Nuovo Credito d’Imposta per gli Investimenti 2024-2025: Piano Transizione 5.0
- Eleonora Mori
- 19 mar
- Tempo di lettura: 3 min
È stato introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025, relativi al Piano Transizione 5.0, dall’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”), conv. L. 29.4.2024 n. 56.
Occorre attendere un decreto ministeriale di prossima emanazione per conoscere le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Imprese Beneficiarie
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da:
✔ Forma giuridica ✔ Settore economico ✔ Dimensione ✔ Regime di determinazione del reddito
Condizioni per l’accesso
Le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:
✅ Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; ✅ Corretto adempimento degli obblighi contributivi e assistenziali verso i lavoratori.
Esclusioni
Non possono accedere al beneficio:
❌ Imprese in liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali; ❌ Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.
Investimenti Agevolati
Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate in Italia:
1) Beni Materiali e Immateriali 4.0
🔹 Beni nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, inclusi negli Allegati A e B della L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 🔹 Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta (Energy Dashboarding). 🔹 Software relativi alla gestione d’impresa, se acquistati congiuntamente ai sistemi di cui sopra.
2) Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili
🔹 Investimenti in beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse biomasse). 🔹 Sono ammessi impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 co. 1 lett. a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181. 🔹 Maggiorazione del costo ai fini del credito d’imposta del 120% e 140% per gli investimenti di cui alle lettere b) e c). 🔹 Il DM attuativo definirà il costo massimo ammissibile calcolato in euro/kW.
3) Spese per la Formazione Esterna
🔹 Sono agevolabili le spese per la formazione del personale nelle tecnologie digitali ed energetiche, nel limite del 10% degli investimenti e fino a 300.000 euro. 🔹 Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati dal DM attuativo.
Esclusioni
Non sono agevolabili investimenti destinati a: ❌ Attività connesse ai combustibili fossili. ❌ Attività nell’ambito del sistema ETS UE con emissioni superiori ai parametri di riferimento. ❌ Discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico. ❌ Attività con produzione di rifiuti speciali pericolosi. ❌ Beni gratuitamente devolvibili in concessione nei settori energia, acqua, trasporti, poste, telecomunicazioni, rifiuti.
Misura del Credito d’Imposta
La misura del credito varia in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta con gli investimenti:
🔹 Riduzione ≥3% dei consumi produttivi o ≥5% dei consumi dei processi interessati
35% fino a 2,5 milioni €
15% oltre 2,5M€ fino a 10M€
5% oltre 10M€ fino a 50M€
🔹 Riduzione ≥6% dei consumi produttivi o ≥10% dei consumi dei processi interessati
40% fino a 2,5 milioni €
20% oltre 2,5M€ fino a 10M€
10% oltre 10M€ fino a 50M€
🔹 Riduzione ≥10% dei consumi produttivi o ≥15% dei consumi dei processi interessati
45% fino a 2,5 milioni €
25% oltre 2,5M€ fino a 10M€
15% oltre 10M€ fino a 50M€
Modalità di Accesso all’Agevolazione
✔ Le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE):
Certificazione tecnica ex ante
Descrizione del progetto di investimento e dei relativi costi ✔ Il GSE verifica la documentazione e trasmette l’elenco delle imprese al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Obblighi Documentali e Cumulabilità
Obblighi Documentali
🔹 Le imprese devono conservare idonea documentazione a dimostrare il sostenimento dei costi agevolabili. 🔹 Le fatture e documenti di trasporto devono riportare un espresso riferimento all’art. 38 del DL 19/2024. 🔹 È necessaria una certificazione contabile rilasciata dal revisore legale dei conti. 🔹 Per le imprese non obbligate alla revisione legale, i costi di certificazione sono riconosciuti in aumento del credito fino a 5.000 euro.
Cumulabilità
❌ Il credito non è cumulabile con:
Bonus investimenti in beni strumentali (L. 178/2020).
Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno (DL 124/2023). ✅ È cumulabile con altre agevolazioni, purché il cumulo non superi il costo totale dell’investimento.
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti